Malattia, Maternità e Infortunio: Cosa Deve Fare il Datore
Quando un dipendente si ammala, aspetta un figlio o si fa male al lavoro, il datore di lavoro ha obblighi precisi e spesso anticipa soldi che poi recupera dall'INPS. In malattia legge il certificato online e paga i giorni di carenza previsti dal CCNL; in maternità anticipa l'indennità e non può licenziare; in caso di infortunio deve fare la denuncia all'INAIL entro due giorni. Questa guida spiega chi paga cosa, quali scadenze rispettare e come sostituire chi è assente.
In breve
- Malattia: il certificato è telematico e il datore lo consulta sul portale INPS; i primi tre giorni li paga l’azienda se il CCNL lo prevede, dal quarto l’INPS.
- Nella maggior parte dei settori l’indennità INPS di malattia e maternità la anticipa l’azienda in busta paga e la recupera con il conguaglio nelle denunce mensili.
- Maternità obbligatoria: cinque mesi, con indennità dell’80% a carico INPS; dall’inizio della gravidanza al primo anno del bambino la lavoratrice non può essere licenziata.
- Infortunio: denuncia all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato se la prognosi supera i tre giorni.
- Per sostituire chi è assente si può assumere a tempo determinato indicando il nome della persona sostituita.
Malattia: certificato, comporto, chi paga cosa
Il lavoratore che si ammala avvisa subito l'azienda, secondo le modalità del CCNL, e si fa rilasciare dal medico il certificato telematico, che arriva direttamente all'INPS. Il datore di lavoro non riceve più il certificato cartaceo: lo consulta sul portale INPS con il numero di protocollo che il dipendente gli comunica, e da lì legge l'inizio e la fine prognosticata della malattia, senza la diagnosi.
Sul piano economico la malattia è divisa tra INPS e azienda. L'INPS riconosce un'indennità dal quarto giorno, in percentuale della retribuzione; il CCNL di solito obbliga l'azienda a pagare i primi tre giorni e a integrare l'indennità INPS fino a una percentuale più alta. Per la maggior parte dei lavoratori l'azienda anticipa in busta paga anche la quota INPS e la recupera nelle denunce mensili; per gli operai agricoli a tempo determinato e alcune altre categorie paga direttamente l'INPS.
| Periodo | INPS | Azienda |
|---|---|---|
| Giorni 1-3 (carenza) | Nessuna indennità | Secondo il CCNL, spesso il 100% |
| Giorni 4-20 | 50% della retribuzione media giornaliera | Integrazione fino alla percentuale del CCNL |
| Giorni 21-180 | 66,66% | Integrazione fino alla percentuale del CCNL |
| Oltre 180 giorni nell’anno | Nessuna indennità | Solo se il CCNL lo prevede; attenzione al comporto |
Il comporto è il periodo durante il quale il lavoratore malato conserva il posto. Lo stabilisce il CCNL, di solito in giorni di calendario nell'anno o in un arco di più anni, per esempio 180 giorni nell'anno solare nel commercio. Finché il comporto non è superato, il lavoratore non può essere licenziato a causa della malattia; dopo, l'azienda può recedere con preavviso. Il conteggio va tenuto aggiornato evento per evento.
Visite fiscali e fasce di reperibilità
Il datore di lavoro può chiedere all'INPS una visita medica di controllo per verificare lo stato di malattia, dal portale dell'istituto, anche dal primo giorno di assenza. Il medico si presenta all'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato e conferma o riduce la prognosi. L'INPS effettua anche controlli d'ufficio. La visita richiesta dall'azienda è a suo carico: 41,67 euro per una visita domiciliare feriale, 52,82 nei festivi.
Nel settore privato il lavoratore deve essere reperibile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Può allontanarsi solo per visite mediche, accertamenti o altri giustificati motivi, che deve poter documentare. Sono esonerati dalla reperibilità alcuni casi, come le patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
Assenza alla visita. Se il lavoratore non viene trovato senza un motivo giustificato, perde l'indennità per i primi 10 giorni di malattia, e metà di quella residua alla seconda assenza, e rischia una sanzione disciplinare. L'azienda non deve fare indagini private sulla malattia: lo strumento corretto è la visita fiscale.
Maternità obbligatoria e facoltativa: obblighi del datore, anticipo e conguaglio INPS
Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi: di regola i due precedenti la data presunta del parto e i tre successivi, oppure, con il parere favorevole del medico, uno prima e quattro dopo o tutti e cinque dopo il parto. La lavoratrice presenta la domanda all'INPS e consegna all'azienda il certificato di gravidanza. Durante il congedo spetta un'indennità dell'80% della retribuzione, che l'azienda anticipa in busta paga e recupera con il conguaglio nelle denunce mensili; molti CCNL obbligano l'azienda a integrarla fino al 100%.
Dopo il congedo obbligatorio ciascun genitore può chiedere il congedo parentale, la vecchia maternità facoltativa, entro i dodici anni del figlio, con un'indennità del 30%, elevata all'80% per tre mesi complessivi tra i genitori entro i sei anni del figlio. Il lavoratore deve dare un preavviso secondo il CCNL; l'azienda anticipa e conguaglia anche questa indennità. Spettano poi i riposi giornalieri per allattamento nel primo anno di vita.
La tutela più importante per il datore di lavoro da conoscere è il divieto di licenziamento: dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino la lavoratrice non può essere licenziata, salvo casi tassativi come la giusta causa o la cessazione dell'attività. Le dimissioni presentate in gravidanza e fino ai tre anni del bambino vanno convalidate dall'Ispettorato del Lavoro.
Infortunio: denuncia INAIL entro 2 giorni, cosa succede se non denuncio
Il lavoratore che si infortuna deve avvisare subito il datore di lavoro, anche per lesioni lievi. Il medico che lo visita invia il certificato all'INAIL per via telematica. Se la prognosi supera i tre giorni, escluso quello dell'evento, l'azienda deve inviare la denuncia di infortunio all'INAIL entro due giorni da quando ha ricevuto i dati del certificato; in caso di morte o pericolo di morte entro 24 ore. Anche gli infortuni con assenza di almeno un giorno vanno comunicati all'INAIL a fini statistici.
| Periodo | Chi paga |
|---|---|
| Giorno dell’infortunio | Datore di lavoro, retribuzione intera |
| Giorni 1-3 successivi | Datore di lavoro, 60% della retribuzione, salvo migliori condizioni del CCNL |
| Dal 4° al 90° giorno | INAIL, 60% della retribuzione media giornaliera |
| Dal 91° giorno alla guarigione | INAIL, 75% |
Se la denuncia non viene fatta o arriva in ritardo, l'azienda paga una sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro. Il problema più serio però è un altro: un infortunio non denunciato attira l'attenzione su sicurezza, formazione e regolarità del rapporto, e se il lavoratore non risulta assunto si somma alle sanzioni per lavoro irregolare. Un infortunio grave avvia inoltre gli accertamenti sulla responsabilità del datore di lavoro, che l'INAIL può chiamare a rimborsare le prestazioni pagate.
Sostituire il lavoratore assente
Per coprire un'assenza lunga si assume una persona con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive. Il contratto deve indicare il nome del lavoratore sostituito e il motivo dell'assenza; la durata può essere legata al rientro del titolare anziché a una data. La sostituzione è una causale ammessa anche oltre i dodici mesi ed è esclusa dai limiti numerici dei contratti a termine.
Per la maternità ci sono due vantaggi in più: il sostituto può essere assunto fino a un mese prima dell'inizio del congedo, per il passaggio di consegne, e le aziende con meno di 20 dipendenti hanno uno sgravio del 50% sui suoi contributi. Per le assenze brevi di bar e ristoranti, invece, la soluzione più pratica è spesso un contratto a chiamata già attivo, da usare quando serve. Come si fa un'assunzione corretta è spiegato nella guida su come assumere un dipendente.
Riferimenti locali
Per le aziende della zona di Pachino e Noto gli infortuni sono gestiti dalla sede INAIL di Siracusa, che riceve le denunce telematiche, accerta l'infortunio e convoca il lavoratore per le visite mediche dell'istituto. Malattia e maternità fanno capo alla direzione INPS di Siracusa, che dispone anche le visite fiscali con i medici della zona.
Nelle serre e nei magazzini di confezionamento gli infortuni più frequenti sono cadute, tagli e lesioni da movimentazione dei carichi; nei ristoranti e nei bar le ustioni e i tagli in cucina. Per gli operai agricoli malattia e infortunio seguono regole proprie legate alle giornate dichiarate, spiegate nella guida su come assumere un operaio agricolo. I controlli su sicurezza e infortuni sono dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dei servizi di prevenzione dell'ASP di Siracusa.
Domande frequenti
Chi paga i primi tre giorni di malattia?
L’INPS paga l’indennità di malattia solo dal quarto giorno. I primi tre giorni, detti di carenza, sono a carico del datore di lavoro se il CCNL lo prevede, e quasi tutti i contratti del commercio, del turismo e dell’industria lo prevedono, spesso al 100% della retribuzione. Alcuni CCNL riducono la copertura dopo un certo numero di eventi nell’anno. Per gli operai agricoli e gli stagionali le regole sono diverse e vanno verificate caso per caso.
Entro quando devo denunciare un infortunio?
La denuncia telematica all’INAIL va fatta entro due giorni da quando il datore di lavoro riceve i dati del certificato medico, se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni escluso quello dell’evento. In caso di morte o pericolo di morte il termine è di 24 ore. Il certificato arriva all’INAIL direttamente dal medico, ma la denuncia resta un obbligo dell’azienda: senza, scatta una sanzione amministrativa.
Posso assumere un sostituto durante la maternità?
Sì. Si può assumere un lavoratore a tempo determinato per sostituire la dipendente in maternità, indicando nel contratto il nome della persona sostituita e il motivo. L’assunzione può partire fino a un mese prima dell’inizio del congedo, per il passaggio di consegne. Le aziende con meno di 20 dipendenti hanno inoltre uno sgravio del 50% sui contributi del sostituto. Al rientro della titolare il contratto del sostituto termina.
Il dipendente in malattia può essere licenziato?
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dal CCNL, detto comporto: 180 giorni nell’anno solare nel commercio. Prima della fine del comporto il licenziamento per la malattia stessa è nullo; restano possibili solo il licenziamento per giusta causa, per fatti gravi indipendenti dalla malattia, e alcune ipotesi come la cessazione totale dell’attività. Superato il comporto, l’azienda può licenziare con preavviso. Il calcolo dei giorni di comporto è il punto in cui si sbaglia più spesso.