NASPI: Requisiti e Calcolo
Guida completa all'indennità di disoccupazione NASPI: chi ne ha diritto, quanto spetta, quanto dura e come presentare domanda all'INPS.
Cos'è la NASPI
La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il posto di lavoro. Introdotta nel 2015, ha sostituito le precedenti indennità ASpI e mini-ASpI.
L'obiettivo è fornire un sostegno economico temporaneo durante la ricerca di una nuova occupazione, coprendo una parte del reddito perso.
Requisiti di Accesso
Per ottenere la NASPI occorre soddisfare contemporaneamente tre condizioni fondamentali:
Stato di disoccupazione involontaria
Aver perso il lavoro per licenziamento, scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protetta. Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASPI.
Requisito contributivo
Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Presentazione della domanda
Inviare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Il mancato rispetto di questo termine comporta la perdita del diritto.
Novità 2025: Chi ha dato dimissioni volontarie da un contratto a tempo indeterminato negli ultimi 12 mesi e poi viene licenziato da un nuovo impiego, deve aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nel periodo tra le dimissioni e il licenziamento per poter accedere alla NASPI.
Come si Calcola l'Importo
L'importo della NASPI si basa sulla retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni:
Meccanismo di Calcolo
- Se la retribuzione media è inferiore o pari a 1.425,21€: il 75% della retribuzione media
- Se superiore: 75% di 1.425,21€ + 25% della differenza tra retribuzione media e la soglia
- Importo massimo mensile: 1.550,42€ (valore 2025, rivalutato annualmente ISTAT)
Durata e Decalage
La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.
Durata
Settimane di contribuzione ÷ 2 = settimane di NASPI spettanti. Con 4 anni pieni di contributi (208 settimane) si ottiene il massimo: 104 settimane, pari a 24 mesi.
Riduzione (Decalage)
A partire dal 6° mese (151° giorno), l'importo della NASPI si riduce del 3% al mese. Questo meccanismo incentiva la ricerca attiva di una nuova occupazione.
Come Fare Domanda
La domanda di NASPI si presenta esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro:
- Accedere al portale INPS con SPID, CIE o CNS
- Selezionare il servizio "Domanda di NASPI"
- Compilare i dati dell’ultimo rapporto di lavoro cessato
- Allegare eventuali documenti richiesti
- In alternativa, rivolgersi a un patronato o al contact center INPS (803 164)
Scadenza tassativa: La domanda va presentata entro 68 giorni. Se presenti domanda in ritardo, perdi il diritto ai giorni non coperti. Se superi il termine, perdi il diritto alla prestazione.
Compatibilità con Altri Redditi
La NASPI è compatibile con alcune tipologie di reddito, a determinate condizioni:
Lavoro subordinato
Se il reddito annuo resta sotto gli 8.500€ (no-tax area), la NASPI viene mantenuta in misura ridotta. Sopra questa soglia, la prestazione viene sospesa o decade, a seconda della durata del nuovo impiego.
Lavoro autonomo
Reddito annuo sotto i 5.500€: la NASPI è compatibile ma viene ridotta dell'80% del reddito presunto dichiarato. Sopra questa soglia si rischia la decadenza dalla prestazione.
Lavoro occasionale
Compensi fino a 5.000€ annui derivanti da prestazioni occasionali sono pienamente compatibili con la NASPI, senza riduzione dell'importo.
Novità 2025
Nuovo requisito contributivo per chi si dimette e viene poi licenziato: servono almeno 13 settimane di contributi tra le dimissioni e la perdita involontaria del nuovo impiego.
Obbligo di comunicazione annuale del reddito presunto tramite modello NASPI-COM entro il 31 gennaio, pena la sospensione dei pagamenti.
Aggiornamento annuale delle soglie retributive e del massimale mensile in base all’indice ISTAT.
Il meccanismo di decalage del 3% mensile si attiva dal 6° mese di fruizione.